Quando un'azienda è obbligata a nominare il medico competente?

L’obbligo scatta quando la valutazione dei rischi evidenzia lavorazioni per le quali il D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria. Non dipende dal settore né dalla dimensione dell’azienda, ma dai rischi ai quali sono realmente esposti i lavoratori: rumore, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, agenti chimici e gli altri fattori individuati nel documento di valutazione dei rischi. Verifichiamo la posizione della vostra azienda all’interno del nostro servizio di sorveglianza sanitaria aziendale.

La nomina spetta al datore di lavoro, che non può delegarla ai lavoratori né attendere l’assegnazione da parte di un ente esterno. L’incarico si formalizza con un atto di nomina scritto, accettato dal medico competente, che definisce il perimetro dell’attività e le unità produttive interessate. Da quel momento il medico competente collabora alla valutazione dei rischi e programma le visite mediche aziendali.

Sono previste sanzioni a carico del datore di lavoro nei casi in cui la nomina venga omessa pur essendo dovuta. Al di là del profilo sanzionatorio, l’assenza del medico competente lascia l’azienda senza giudizi di idoneità validi e senza il supporto tecnico richiesto nella valutazione dei rischi. La posizione può essere regolarizzata in qualsiasi momento, con la nomina e l’avvio della sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli accertamenti medici con cui il medico competente valuta lo stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi della mansione svolta. Riguarda tutte le aziende con dipendenti esposti a rischi per i quali la normativa la rende obbligatoria, a prescindere dal numero di addetti. Comprende visita preventiva, visite periodiche e visite legate al cambio di mansione. Ce ne occupiamo per intero nel servizio di Medicina del Lavoro per le aziende.

Di norma una volta l’anno, salvo diversa periodicità stabilita dal medico competente. La cadenza viene definita in base al rischio specifico della mansione e può essere più ravvicinata per alcune esposizioni. A queste si aggiungono le visite legate a eventi particolari: assunzione, cambio di mansione, rientro dopo una lunga assenza per malattia, richiesta del lavoratore quando ritenuta correlata ai rischi professionali.

Un giudizio di non idoneità non comporta automaticamente l’interruzione del rapporto di lavoro. Il medico competente può esprimere idoneità con prescrizioni o limitazioni, non idoneità temporanea oppure non idoneità permanente alla mansione specifica. Sulla base del giudizio, il datore di lavoro valuta l’adibizione del lavoratore a una mansione compatibile. Il giudizio è impugnabile davanti all’organo di vigilanza territorialmente competente.

Sì. Dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi, la visita medica va effettuata prima della ripresa dell’attività e serve a verificare l’idoneità alla mansione. Organizzarla per tempo spetta al datore di lavoro, in modo che il rientro avvenga con un giudizio di idoneità aggiornato e con le eventuali prescrizioni già note.

È l’incontro in cui datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esaminano l’andamento della sicurezza aziendale. Riguarda le aziende e le unità produttive con più di 15 lavoratori e si tiene almeno una volta l’anno. All’ordine del giorno rientrano il documento di valutazione dei rischi, i dati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e i programmi di formazione.

Collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, programma ed effettua le visite mediche aziendali, esprime i giudizi di idoneità, istituisce e aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio e visita gli ambienti di lavoro. È una figura di supporto tecnico continuativo, non una prestazione occasionale. Il dettaglio delle attività è nella pagina dedicata alla nomina del medico competente e alla sorveglianza sanitaria.

Sì, quando i rischi presenti lo richiedono. L’obbligo di nomina non è legato a una soglia minima di dipendenti: dipende dalle lavorazioni svolte e dai rischi rilevati in fase di valutazione. Una realtà con pochi addetti esposti a videoterminali, rumore o movimentazione dei carichi rientra nell’obbligo come un’azienda più strutturata. La soglia dei 15 lavoratori riguarda la riunione periodica, non la nomina.

Se dovete nominare il medico competente o avete visite periodiche in scadenza, scriveteci indicando settore e numero di dipendenti: vi rispondiamo con il piano di sorveglianza sanitaria da attivare.